Ultima modifica: 1 Dicembre 2014

Riferimenti normativi

Estratti dal DM 201/99  – Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9.

ART.1

Nei corsi a indirizzo musicale, autorizzati e funzionanti ai sensi dei decreti ministeriali 3-8-1979 e 13-2-1996, ricondotti a ordinamento a decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 dall’art. 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124, l’insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale, previsto dall’art. 165 del decreto legislativo 16-4-1994 n. 297, nell’ambito della programmazione educativo-didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola media.

ART.2

Le classi in cui viene impartito l’insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi di cui all’art. 1.
Gli alunni di ciascuna classe vengono ripartiti in quattro gruppi per l’insegnamento di quattro e diversi strumenti musicali.
La scelta delle specialità strumentali da insegnare è effettuata dal collegio dei docenti tra quelle indicate nei programmi allegati, tenendo conto del rilevante significato formativo e didattico della musica d’insieme.

ART.3

Per ciascun corso, ferma restando la dotazione organica per la copertura di due ore settimanali per classe di educazione musicale, già prevista dall’ordinamento degli studi, è attribuita la dotazione organica di quattro cattedre di strumento musicale, articolate su tre classi.
Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell’anno, all’ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della musica: quest’ultimo insegnamento – un’ora settimanale per classe – può essere impartito anche per gruppi strumentali.
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica gli organi collegiali della scuola possono adeguare il modello organizzativo di cui al presente decreto alle situazioni particolari di funzionamento dei corsi, al fine di realizzare l’impiego ottimale delle risorse, anche prevedendo attività di approfondimento, potenziamento e recupero.

ART.7

L’insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale che il consiglio di classe formula a norma dell’articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

ART.8

In sede di esame di licenza viene verificata, nell’ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello teorico.


L’insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola secondaria e del progetto complessivo di formazione della persona.

Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all’alunno preadolescente una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dell’educazione musicale; orienta quindi le finalità di quest’ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche finalità dell’insegnamento strumentale stesso.

La musica e la sua evoluzione linguistica hanno avuto, e continuano ad avere, nel loro divenire, frequenti momenti di incontro con le discipline letterarie, scientifiche e storiche. L’indirizzo musicale richiede quindi che l’ambito in cui si realizza offra un’adeguata condizione metodologica di interdisciplinarità: l’educazione musicale e la pratica strumentale vengono così posti in costante rapporto con l’insieme dei campi del sapere.

La musica viene in tal modo liberata da quell’aspetto di separatezza che l’ha spesso penalizzata e viene resa esplicita la dimensione sociale e culturale dell’evento musicale.

Sviluppare l’insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé.

Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione musicale, è porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Il rispetto delle finalità generali di carattere orientativo della scuola media non esclude la valorizzazione delle eccellenze.

Adeguata attenzione viene riservata a quegli aspetti del far musica, come la pratica corale e strumentale di insieme, che pongono il preadolescente in relazione consapevole e fattiva con altri soggetti.

Allegato

Estratti dal  DM 201
Titolo: Estratti dal DM 201 (382 clicks)
Filename: estratti-da-dm-201.pdf
Dimensione: 417 KB




Torna in alto