Ultima modifica: 2 Luglio 2019

Criteri formazione classi prime

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

(aggiornati  e deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26/06/2019)

I presenti criteri troveranno applicazione a partire dall’anno scolastico 2015/2016 e avranno valore fino a quando il Consiglio di Istituto non riterrà opportuno modificarli.

 

1   Criteri per la formazione delle classi prime nei plessi in cui sono previste più sezioni

1.1      Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle diverse esperienze; andranno perciò favorite le modalità organizzative espressione di libertà progettuale coerenti con gli obiettivi generali e specifici dei vari ordini di scuola.

1.2       I criteri mirano a raggiungere due obiettivi:

    • l’eterogeneità all’interno di ciascuna classe (ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, uno spaccato della società).
    • l’omogeneità tra le sezioni parallele.

1.3     Al fine di formulare una proposta al Dirigente verranno programmati incontri degli insegnanti per acquisire informazioni sugli alunni che passeranno da un ordine di scuola all’altro:

    • alla riunione con i docenti della scuola dell’infanzia saranno invitati anche il collaboratore della scuola primaria (se presente) e i docenti delle classi quinte della scuola primaria;
    • alla riunione con i docenti delle classi quinte della scuola primaria saranno invitati il collaboratore della scuola secondaria di primo grado (se presente), il referente, i docenti di lettere e matematica della scuola interessata, e, se presente in Istituto, anche dello/a psicologo/a

1.4 La proposta al Dirigente terrà conto delle seguenti variabili:

    • sesso;
    • eventuali indicazioni dell’équipe psico-pedagogica in particolare per gli alunni con difficoltà di apprendimento e/o comportamento;
    • valutazioni espresse dai docenti del ciclo precedente (documenti per la continuità, documenti di valutazione, certificazione delle competenze) in merito al:
      • comportamento in classe con i compagni e con gli insegnanti
      • competenze, abilità e livello di preparazione evidenziati dall’alunno
      • potenzialità da sviluppare
    • ogni altro elemento che i docenti del ciclo precedente riterranno utile segnalare per una formazione equilibrata delle classi
    • comune di provenienza: gli alunni saranno mantenuti nella stessa classe se in numero inferiore a tre; se maggiori di tre di norma saranno suddivisi in modo equilibrato.
    • inserimento dei fratelli gemelli, ogniqualvolta possibile, salvo motivata richiesta dei genitori positivamente valutata dalla commissione, in sezioni diverse; 
    • nel limite del possibile e fatti salvi prioritariamente i criteri sopra descritti, eventuali particolari esigenze avanzate dai genitori, nei termini di volta in volta comunicati.
    • specificatamente per la scuola dell’infanzia:
      • ordine alfabetico
      • numero alunni per classe
      • iscrizione in sezioni diverse di fratelli
    • specificatamente per la scuola primaria:
      • semestre di nascita;
      • periodo di frequenza alla scuola dell’infanzia (da 2 a 3 anni o per meno di 2 anni);
    • specificatamente per la scuola secondaria:
      • gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alla classe seconda inserimento di norma nella stessa sezione dell’anno precedente;

1.5  Il Dirigente scolastico formerà le classi sulla base:

    • delle proposte delle commissioni di cui sopra
    • verificata la corretta applicazione dei presenti criteri
    • Estrarrà quindi a sorte le sezioni
    • Infine potrà apporre alcune modifiche, una volta valutate le motivate e gravi richieste delle famiglie, avendo cura di salvaguardare comunque i criteri sopra indicati.

1.6  Le sezioni rimarranno quelle fissate dal Dirigente scolastico all’inizio del corso di studio, salvo motivata proposta da parte dei docenti del team.

2   Criteri per la formazione delle pluriclassi 

2.1    Il Dirigente scolastico, dopo aver sentito le proposte degli insegnanti del plesso, procederà alla formazione delle pluriclassi tenendo contemporaneamente presenti le seguenti variabili:

    • La normativa in materia di pluriclassi;
    • la continuità didattica;
    • il numero degli alunni;
    • l’eventuale inserimento degli alunni handicappati;
    • ogni altro elemento utile alla migliore formazione delle pluriclassi sulla base di un progetto predisposto dai docenti

 3    Inserimento nelle sezioni degli alunni handicappati 

3.1    Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni nei gruppi/sezione tenendo presenti:

    • la diagnosi funzionale
    • il parere dell’équipe socio-psico-pedagogica (se presente sul territorio e collabora attivamente con continuità con gli operatori scolastici);
    • il rispetto delle indicazioni del D.M. n.72 del 22/3/1999;
    • eventuali indicazioni dei docenti del ciclo precedente;
    • eventuali richieste motivate delle famiglie;
    • la possibilità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle classi a favore di quella in cui è inserito l’alunno portatore di handicap (previo parere favorevole degli insegnanti interessati);
    • relativamente alla scuola secondaria, la problematicità di alunni già presenti nelle altre classi della stessa sezione

Inserimento nelle classi degli alunni migranti

4.1     I minori migranti soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto

    1. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
    2. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
    3. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
    4. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.

4.2    La ripartizione nelle classi sarà effettuata evitando in ogni caso la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni migranti (D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999).

  4.3 Eventuali esigenze specifiche saranno valutate da una commissione del collegio dei docenti composta dal dirigente scolastico, dal referente della scuola, dal collaboratore, dai coordinatori di classe direttamente interessati all’assegnazione e dal docente che opera per il maggior numero di ore in tutte le classi interessate.

 4.4   Nella scuola secondaria l’inserimento degli alunni migranti, nei limiti del possibile, non dovrà interessare sempre le medesime sezioni e terrà conto di altri alunni con bisogni educativi speciali già presenti nelle altre classi della stessa sezione;

 4.5    Le prove di accertamento di cultura saranno sostenute di fronte ad una commissione nominata dal Dirigente scolastico composta da due docenti, di disciplina diversa, in servizio nell’Istituto.

 4.6  In mancanza di documentazione scolastica il dirigente scolastico procede, previa deliberazione del consiglio di intersezione, interclasse o classe all’iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione attestante gli studi compiuti nel paese di origine (C.M. n. 5/1994)

 4.7  Il dirigente scolastico procede all’iscrizione con riserva anche dei minori privi di permesso di soggiorno (C.M. n. 5/1994)

5     La  materia alternativa 

5.1   La materia alternativa non deve divenire, nei limiti del possibile, un vincolo per la formazione del gruppo classe; pertanto gli alunni per i quali i genitori hanno scelto l’insegnamento della materia alternativa saranno inseriti, nel medesimo gruppo, fatto salvo prioritariamente il rispetto degli altri criteri;

       6   Alunni non ammessi alla classe terza della scuola secondaria o non licenziati

6.1   Gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alla classe terza o non licenziati manterranno la stessa sezione dell’anno precedente, fatto salvo diverso parere motivato del collegio dei docenti o richieste circostanziate delle famiglie;

7  Iscrizioni in corso d’anno

7.1   Nel caso di inserimento di nuovi alunni nel corso dell’anno scolastico, l’assegnazione avverrà tenendo conto del numero degli alunni nelle classi sentito il parere degli insegnanti o della commissione di cui al punto 4.3.

8  Passaggio da un indirizzo all’altro ad avvenuta iscrizione.

8.1   Le richieste di passaggio, sia in corso d’anno che al termine, da un indirizzo all’altro (normale, tempo pieno, indirizzo musicale, inglese potenziato) potranno essere eccezionalmente accolte solo per gravi motivi e a condizione che non determino la destabilizzazione dell’indirizzo.

Allegato

Criteri formazione classi aggiornato al 26-06-2019
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